Motori di ricerca: responsabilità per links a siti
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 marzo 2011, ha accolto il ricorso cautelare presentato contro il gestore di un servizio di web search a tutela dei diritti di sfruttamento economico sul film “About Elly”.
Secondo il Tribunale, il posizionamento, tra i risultati delle ricerche di links a siti “pirata”, che permettono il download o lo streaming non autorizzato del film, configura una responsabilità del motore di ricerca a titolo di concorso nella violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Tale decisione si fonda sulla direttiva comunitaria (2000/31/CE) in materia di commercio elettronico e società dell'informazione che, agli artt. da 14 a 17, disciplina la responsabilità del provider quanto alle informazioni pubblicate.
Nonostante il fornitore del servizio di ricerca non sia soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza preventiva sulle informazioni trasmesse o memorizzate è, invece, destinatario di un duplice obbligo: informare l'autorità giudiziaria e amministrativa circa l'illiceità dei contenuti trasmessi e visualizzati, una volta conosciuti; adempiere alle richieste di rimozione e disabilitazione provenienti dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò risulta giustificato dall'impossibilità di imputare, a carico del gestore delle informazioni, un controllo generatore di costi eccessivi.
Nel caso di specie, il web search forniva una serie di links a siti “pirata” che trasmettevano in tutto o in parte il film “About Elly”, in contraffazione rispetto al diritto d'autore sull'opera cinematografica. Inoltre, a seguito di diffida dalla licenziataria per l'Italia dei diritti di sfruttamento economico era a conoscenza della illiceità dei contenuti dei siti e posta dunque nella condizione di poter esercitare un controllo successivo, mediante disabilitazione dei links a siti “pirata”.
La mancata attivazione in tal senso, ha reso responsabile il motore di ricerca di concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, fondando l'accoglimento della domanda cautelare di inibitoria dalla prosecuzione e ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film.

