Comunicazioni commerciali indesiderate

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (la n. 2681 del 3 marzo 2010) ha condannato una società commerciale che, senza il consenso del destinatario, inviava comunicazioni promozionali relative a corsi di formazione professionale a pagamento. La vittima dell’invio “selvaggio” fin dalla ricezione del primo fax aveva manifestato ferma ed espressa opposizione al trattamento dei propri dati personali.  

Il fatto presenta le caratteristiche di un copione ormai noto: invio persistente di comunicazioni commerciali in spregio alla regola dell’opt-in, di cui all’art. 130 del Codice della Privacy.

Nel caso di specie, il ricorrente riceveva presso il proprio domicilio professionale, dapprima a mezzo fax e successivamente per posta elettronica, una serie di comunicazioni promozionali, mai sollecitate, relative a corsi di formazione organizzati dal mittente, una società di Milano. 

Il destinatario delle comunicazioni, già in seguito al primo invio, si opponeva al trattamento dei propri dati per le suddette finalità e, nel contempo, esercitava, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i propri diritti nei confronti del titolare mittente; precisamente chiedeva:  

 

- conferma dell’esistenza nell’archivio del mittente di dati ad esso riferibili e la contestuale richiesta di comunicazione  dei medesimi dati in forma intelligibile;  

 

- la finalità e modalità del trattamento dei propri dati, la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici, gli estremi identificativi dell’attuale responsabile del trattamento, se designato ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/03;  

 

- infine, la cancellazione dei dati trattati in e l’attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.  

 

Ebbene, nessuna risposta, perveniva da parte del titolare, in riferimento all’esercizio dei diritti suddetti, ciò nonostante  in base all’art. 8, comma 1, del Codice Privacy, sia disposto che debba essere “fornito idoneo riscontro senza ritardo”. L’istanza formulata dall’interessato provocava, semplicemente, una reazione di scuse da parte del titolare per quell’invio dovuto, a suo dire, “per errore”; affermazione, poi, smentita dai fatti, in quanto, gli invii si moltiplicarono nel tempo, per quasi 5 anni (dal 2004 al 2009).  

 

Il Tribunale di Milano, investito della questione, ha ritenuto che il comportamento della resistente fosse contrario alle disposizioni di cui all’art.  130 I e II comma del d.lgs. 196/03, posto che l’invio delle comunicazioni promozionali non era stato preceduto dalla manifestazione di consenso dell’interessato, “che anzi si era in più occasioni espressamente opposto”.  

Il giudice di merito, così, accertato l’invio di comunicazioni indesiderate ha considerato provato l’abusivo trattamento di dati personali del ricorrente ed ha condannato, il titolare del trattamento, al risarcimento del danno.

La decisione assume rilevanza in quanto considera il nocumento, in relazione all’art. 130 d.lgs. 196/03, in re ipsa. Per il giudice milanese il danno coincide con l'evento, per cui non ricade sull’interessato l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili.

Sussisterebbe, secondo tale orientamento, una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto, è sufficiente la regolarità causale, tra evento e danno, per ritenere provata la sussistenza di quest’ultimo; sarebbe, così, di natura eccezionale l’assenza del danno “ingiusto” oggetto della domanda risarcitoria. 

Nel caso di specie, le comunicazioni (fax ed email, nel caso di specie) non sollecitate hanno provocato un’intrusione illegittima nella sfera privata del soggetto destinatario, con conseguente lesione della sua riservatezza; a ciò si aggiunga il disturbo arrecato al destinatario, che impiega il suo tempo per verificare e cancellare i messaggi indesiderati, nonché il costo di connessione al provider per il tempo necessario al download delle e-mail ricevute ovvero al costo (di carta, inchiostro, energia elettrica ed usura dell’hardware) sostenuto per la ricezione dei fax; il tutto è certamente fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale giuridicamente rilevante.

Va peraltro precisato che l’invio perpetrato per quasi un quinquennio ha, altresì, aggravato la lesione prodotta all’interessato, arrecandogli un vulnus concreto e non una lesione minima (ovvero in un mero fastidio).

Nella quantificazione del danno, effettuata in via equitativa, il Tribunale di Milano ha tenuto conto: del perdurare della condotta illecita, della quantità di comunicazioni inviate e del fastidio materialmente arrecato al destinatario delle comunicazioni.  

 

Il Tribunale di Milano ha concluso con la condanna della società mittente (titolare del trattamento) alla cancellazione dei dati personali del destinatario, inibendo ogni ulteriore trattamento di quei dati, e, nel contempo, al risarcimento del danno patrimoniale di duemila euro, oltre agli interessi legali (fino al saldo) ed alle spese di giudizio. (Massimo Farina)